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Threat feed attivo Aggiornato — 24.07.2026 15:36 CET 37 dossier Mappatura MITRE ATT&CK

Approfondimento editoriale · fonti ufficialimedium

AI Act: la sicurezza dell'IA diventa un obbligo il 2 agosto

Il 2 agosto 2026 scatta un pezzo poco raccontato dell'AI Act europeo: gli obblighi per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencati nell'Allegato III. Fra questi c'è l'articolo 15, che mette accuratezza, robustezza e cybersecurity sullo stesso piano. Non è una dichiarazione di principio: chiede che un sistema di IA ad alto rischio resista ai tentativi di alterarne uso, risultati e prestazioni. Un approfondimento su cosa dice davvero la norma, con le date che contano e senza scambiarlo per l'attacco del giorno.

Una scadenza che si avvicina

L'AI Act — il Regolamento (UE) 2024/1689 — non è entrato in vigore tutto insieme. Ha un calendario a scaglioni, e il prossimo gradino è vicino: dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'Allegato III, quelli usati in ambiti come selezione del personale, credito, istruzione, servizi essenziali. Per i sistemi ad alto rischio coperti dalla normativa di armonizzazione dell'Allegato I la data slitta al 2 agosto 2027. È una distinzione tecnica, ma cambia chi deve essere pronto e quando.

  1. 1 agosto 2024
    Entrata in vigore

    Il regolamento diventa legge dell'Unione.

  2. 2 agosto 2026
    Alto rischio (All. III)

    Scattano gli obblighi, articolo 15 compreso.

  3. 2 agosto 2027
    Alto rischio (All. I)

    Obblighi per i sistemi in prodotti già regolati.

Cosa chiede l'articolo 15

L'articolo 15 mette insieme tre parole che raramente stanno nella stessa frase di legge: accuratezza, robustezza e cybersecurity. Il senso è che un sistema di IA ad alto rischio deve funzionare in modo affidabile per tutto il suo ciclo di vita, e deve reggere non solo agli errori ma anche agli attacchi. La norma chiede in modo esplicito che il sistema sia resiliente ai tentativi di terzi non autorizzati di alterarne l'uso, i risultati o le prestazioni sfruttando le sue vulnerabilità.

È qui che la sicurezza dell'IA smette di essere un tema da convegno e diventa un requisito. Il testo e i materiali interpretativi indicano misure tecniche coerenti con le minacce specifiche dei modelli: difese contro l'avvelenamento dei dati di addestramento e del modello, contro gli esempi avversari costruiti per ingannare le previsioni, contro i tentativi di estrarre informazioni riservate dal modello. Tradotto in pratica: convalida degli input, addestramento robusto, controlli sull'integrità dei dati. Sono contromisure, non slogan.

Cosa non è, per non confondersi

Due chiarimenti servono a leggere bene la norma. Il primo: l'articolo 15 riguarda i sistemi ad alto rischio, non i modelli di IA per finalità generali — i cosiddetti GPAI, come i grandi modelli linguistici in quanto tali — che hanno una disciplina propria negli articoli da 51 a 56. Confondere i due piani porta a conclusioni sbagliate su chi deve fare cosa. Il secondo: l'AI Act non sostituisce le altre norme di cybersecurity. Un'organizzazione che rientra anche nel perimetro NIS2 o che tratta dati personali sotto il GDPR continua a doverli rispettare; l'AI Act aggiunge un livello specifico per l'IA, non azzera gli altri.

L'incertezza onesta da dichiarare è che molti dettagli attuativi — standard armonizzati, linee guida, prassi di conformità — si stanno ancora consolidando, e alcuni arriveranno dopo la data di applicazione. Ma il perno è già scritto e ha una data: dal 2 agosto, per un sistema di IA ad alto rischio, resistere a chi prova a manometterlo non è una buona pratica facoltativa. È un obbligo di legge. Le fonti da cui verificare tutto questo sono il testo su EUR-Lex e il quadro tecnico che ENISA sta costruendo attorno alla sicurezza dell'IA.

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